Art. 3.
(Requisiti del disciplinare).

      1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

          a) gli standard minimi di qualità;

          b) una cartellonistica e una simbologia di promozione e divulgazione omogenea, elaborata anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, da sottoporre ad autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 125, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

      2. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, come definiti ai sensi della medesima disposizione, costituiscono requisiti obbligatori del disciplinare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.